NOTA: modifiche apportate dal JOB ACT (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015)


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, sono entrati in vigore, dal 24 settembre, gli ultimi quattro decreti legislativi - nn. da 148 a 151 del 14 settembre 2015 -attuativi del Jobs Act, che apportano alcune modifiche significative.

In particolare:

  • 1. La modifica dell’art. 34 del TU 81/08, riguardante lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi. Quindi, il datore di lavoro ha la possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.
  • 2. Semplificazioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevedendo che:
    • la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale da parte del medico o della struttura sanitaria abilitata, esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
    • la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, con conseguente esonero del datore di lavoro. Inoltre la denuncia di infortunio e/o malattia professionale, che deve essere fatta rispettivamente entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia ed entro 5 giorni dalla denuncia del lavoratore al datore di lavoro della manifestazione della malattia professionale, deve ora essere corredata dei riferimenti del certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
    • a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui in parola,( 23 dicembre 2013) è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Bisognerà capire quali modalità saranno previste per la segnalazione degli infortuni non superiore ai tre giorni, ovvero quelli per i quali non vi è obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro.
    • Dal 22 marzo 2016 (ovvero 180 giorni dall’ entrata in vigore del decreto 151/2015), con la trasmissione telematica del certificato di malattia professionale, si intende assolto l’obbligo di trasmissione della denuncia/segnalazione delle patologie di probabile origine professionale di cui all’ art. 139 T.U., ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro.(vale per settore industriale che agricoltura – artt. 238 e 251 T.U.)